Convenzioni

Le aziende sono obbligate, in funzione della dimensione dell’organico, ad assumere una o più persone con disabilità ai sensi della legge 68/99

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella seguente misura:

  • 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
  • 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
  • 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

Nonostante la buona volontà, in alcune situazioni, per dimensioni dell’azienda e/o per tipologie di attività, adempiere diventa difficoltoso. L’azienda che deve assolvere all’obbligo di assunzione di persone appartenenti alle categorie protette può avere difficoltà a collocarle in organico. In tale situazioni è possibile, tramite l’individuazione di una commessa da esternalizzare ad una cooperativa sociale di tipo B, stipulare una Convenzione Quadro Art. 22 L.R. 17/2005.  La stipula della convenzione per l’inserimento lavorativo delle persone disabili all’interno di una cooperativa di tipo B è finalizzata all’assolvimento dell’obbligo di assunzione di persone appartenenti alle categorie protette secondo la legge 68/99.

La cooperativa, oltre ad assicurare la commessa, si fa carico di assumere una persona svantaggiata che, nel periodo della convenzione, è calcolata a scomputo dell’obbligo aziendale.

La stipula di tali convenzioni sono opportunità per:

  • Favorire l’azienda che in tal modo assolve al proprio obbligo;
  • Aiutare la cooperativa Sociale che vede incrementare le proprie commesse;
  • Creare lavoro per persone con maggiori difficoltà occupazionali.

Per la stipula di tali convenzioni la Cooperativa, può offrire i seguenti servizi:

Servizi di Pulizia civile ed industriale
Assemblaggio, confezionamento ed etichettatura
Lavanderia